CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1588
1703 / 3261Perdita e deterioramento della cosa locata.
In vigore dal 19 apr 1942
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1588