CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1590

Restituzione della cosa locata.

In vigore dal 19 apr 1942
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1590

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