CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1578
Vizi della cosa locata.
In vigore dal 19 apr 1942
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1578