Art. 1576 · Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I

Art. 1576

1691 / 3280

Mantenimento della cosa in buono stato locativo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
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