CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 1571

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1571

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo