CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1571
1686 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1571