CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 1608
1723 / 3261Garanzie per il pagamento della pigione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1608