Art. 1600
Detenzione anteriore al trasferimento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1600
Detenzione anteriore al trasferimento.
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La norma disciplina il caso in cui un bene venga venduto e vi sia già dentro un conduttore senza un contratto di locazione a data certa. Se l'inizio della detenzione da parte del conduttore è avvenuto prima del trasferimento del bene, il nuovo proprietario ha comunque l'obbligo di tollerare la locazione. Tuttavia, l'acquirente non deve rispettare l'intera durata eventualmente pattuita originariamente. Il vincolo per il nuovo proprietario si limita alla durata prevista per le locazioni a tempo indeterminato.
La norma tutela l'acquirente di un bene e bilancia la sua posizione con quella dell'inquilino che già occupa l'immobile senza un contratto con data certa.
Si applica all'acquirente di un bene locato e al conduttore che lo detiene da prima del trasferimento senza un contratto a data certa.
Un acquirente compra una casa e scopre che è occupata da un inquilino con un accordo verbale o senza data certa iniziato prima della vendita. L'acquirente deve riconoscere la locazione, ma solo per il tempo previsto dalla legge per i contratti a tempo indeterminato e non oltre.
L'acquirente è obbligato a rispettare la locazione limitatamente alla durata stabilita per i contratti a tempo indeterminato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.