CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 1586
1701 / 3261Pretese da parte di terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1586