CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1570
1685 / 3261Rinvio.
In vigore dal 19 apr 1942
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1570