CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1565
1680 / 3261Sospensione della somministrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1565