Art. 1565 · Sospensione della somministrazione.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V

Art. 1565

1680 / 3280

Sospensione della somministrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1565