Art. 1565 · Sospensione della somministrazione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo V

Art. 1565

1680 / 3261

Sospensione della somministrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1565