CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 1569
1684 / 3261Contratto a tempo indeterminato.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1569