CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. IV
Art. 1546
1661 / 3261Responsabilità per debiti ereditari.
In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1546