CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1538
Vendita a corpo.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1538