CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 5
Art. 1534
Versamenti richiesti sui titoli.
In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1534