CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 4
Art. 1530
Pagamento contro documenti a mezzo di banca.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1530