CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. III
Art. 1541
1656 / 3261Prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1541