Art. 1527 · Consegna.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 4

Art. 1527

1642 / 3261

Consegna.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1527