Art. 1516
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1516
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.
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Se il venditore non consegna cose fungibili che hanno un prezzo corrente, il compratore può acquistarle senza ritardo tramite soggetti autorizzati a spese del venditore. Il compratore ha l'obbligo di avvisare prontamente il venditore dell'avvenuto acquisto. Se l'acquisto sostitutivo ha comportato un costo superiore rispetto a quello inizialmente pattuito, il compratore ha diritto a ricevere la differenza. Resta salvo inoltre il diritto del compratore di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito.
La norma mira a tutelare il compratore quando il venditore non consegna beni facilmente reperibili sul mercato, consentendogli di procurarseli altrove a spese di quest'ultimo.
Si applica al compratore e al venditore nell'ambito di una compravendita avente per oggetto cose fungibili con prezzo corrente.
Un commerciante acquista una partita di grano con prezzo di mercato, ma il venditore non effettua la consegna concordata. Il compratore provvede quindi a comprare subito lo stesso quantitativo di grano tramite un intermediario autorizzato e ne dà tempestiva notizia al venditore. Il venditore inadempiente dovrà rimborsare i costi sostenuti, compresa l'eventuale differenza di prezzo e gli ulteriori danni.
Il compratore deve dare pronta notizia dell'acquisto al venditore. A carico del venditore inadempiente sono poste le spese dell'acquisto, la differenza rispetto al prezzo convenuto e l'eventuale risarcimento del maggior danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.