CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 1

Art. 1516

Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1516

In sintesi

Se il venditore non consegna cose fungibili che hanno un prezzo corrente, il compratore può acquistarle senza ritardo tramite soggetti autorizzati a spese del venditore. Il compratore ha l'obbligo di avvisare prontamente il venditore dell'avvenuto acquisto. Se l'acquisto sostitutivo ha comportato un costo superiore rispetto a quello inizialmente pattuito, il compratore ha diritto a ricevere la differenza. Resta salvo inoltre il diritto del compratore di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare il compratore quando il venditore non consegna beni facilmente reperibili sul mercato, consentendogli di procurarseli altrove a spese di quest'ultimo.

A chi si applica

Si applica al compratore e al venditore nell'ambito di una compravendita avente per oggetto cose fungibili con prezzo corrente.

Esempio pratico

Un commerciante acquista una partita di grano con prezzo di mercato, ma il venditore non effettua la consegna concordata. Il compratore provvede quindi a comprare subito lo stesso quantitativo di grano tramite un intermediario autorizzato e ne dà tempestiva notizia al venditore. Il venditore inadempiente dovrà rimborsare i costi sostenuti, compresa l'eventuale differenza di prezzo e gli ulteriori danni.

Adempimenti e conseguenze

Il compratore deve dare pronta notizia dell'acquisto al venditore. A carico del venditore inadempiente sono poste le spese dell'acquisto, la differenza rispetto al prezzo convenuto e l'eventuale risarcimento del maggior danno.

Domande frequenti

Quali condizioni devono sussistere per poter procedere all'acquisto a spese del venditore?La vendita deve avere a oggetto cose fungibili dotate di un prezzo corrente e il venditore deve essere inadempiente rispetto alla propria obbligazione.
Il compratore deve avvisare il venditore dopo aver effettuato l'acquisto?Sì, il compratore è tenuto a dare pronta notizia dell'acquisto al venditore.
Che cosa può richiedere economicamente il compratore al venditore inadempiente?Ha diritto alla differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto e il prezzo pattuito nel contratto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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