CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. II§ 1

Art. 1511

Denunzia nella vendita di cose da trasportare.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1511

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