Art. 1510
Luogo della consegna.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1510
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Se le parti non hanno stabilito diversamente, il bene va consegnato nel luogo in cui si trovava al momento della vendita, purché entrambe lo sapessero. In caso contrario, la consegna deve essere effettuata presso il domicilio o la sede dell'impresa del venditore. Se invece il bene deve essere trasportato, il venditore adempie al suo obbligo affidando la merce al vettore o allo spedizioniere. Salvo accordi o usi contrari, le spese necessarie per il trasporto sono a carico del compratore.
La norma stabilisce regole suppletive per individuare dove deve essere consegnato il bene venduto e chi sostiene i costi di trasporto quando le parti non si sono accordate diversamente.
Si applica al venditore, al compratore e, nei casi di trasporto, include i soggetti incaricati come il vettore o lo spedizioniere.
Un cliente acquista un macchinario da una ditta senza specificare nel contratto dove avverrà la consegna o chi pagherà la spedizione. La ditta venditrice affida il macchinario a uno spedizioniere per l'invio e addebita i relativi costi di trasporto al compratore.
Il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa nel luogo indicato o di rimetterla al vettore o allo spedizioniere in caso di trasporto; il compratore ha a proprio carico le spese del trasporto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.