CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 3
Art. 1505
Diritti costituiti dal compratore sulla cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purchè abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1505