CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 3

Art. 1501

Termini.

In vigore dal 19 apr 1942
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1501

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo