CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1496
Vendita di animali.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1496