Art. 1493
Effetti della risoluzione del contratto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1493
Effetti della risoluzione del contratto.
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Quando un contratto di vendita viene risolto, entrambe le parti hanno obblighi precisi. Il venditore è tenuto a restituire l'intero prezzo ricevuto e a rimborsare le spese e i pagamenti che il compratore ha legittimamente sostenuto per la vendita. Dal canto suo, il compratore ha l'obbligo di restituire il bene acquistato. Tuttavia, il compratore non deve restituire il bene se questo è andato distrutto o perduto a causa dei suoi vizi.
La norma disciplina le reciproche restituzioni e i rimborsi tra le parti a seguito della risoluzione del contratto, ripristinando la situazione economica precedente alla vendita.
Si applica al venditore e al compratore tra i quali sia intervenuta la risoluzione del contratto di vendita.
Un acquirente compra un bene che si distrugge a causa di un grave vizio originario e ottiene la risoluzione del contratto. Il venditore deve restituirgli il prezzo pagato e rimborsargli le spese sostenute per la vendita. L'acquirente non è tenuto a restituire il bene poiché è perito proprio a causa dei suoi difetti.
Il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita; il compratore deve restituire la cosa, salvo che sia perita a causa dei vizi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.