CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1489
Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1489