Art. 1488
Effetti dell'esclusione della garanzia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1488
Effetti dell'esclusione della garanzia.
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Se la garanzia è esclusa tra le parti, non trovano applicazione le regole generali previste dagli articoli 1479 e 1480. In caso di evizione, il compratore ha diritto unicamente alla restituzione del prezzo che ha pagato e al rimborso delle spese sostenute. Tuttavia, il venditore non è tenuto nemmeno a restituire il prezzo e le spese qualora la vendita sia stata esplicitamente concordata a rischio e pericolo dell'acquirente.
La norma disciplina e limita le conseguenze economiche a carico del venditore nel caso in cui le parti abbiano pattuito di escludere la garanzia per evizione.
Si applica al venditore e al compratore nei contratti di compravendita in cui è stata concordata l'esclusione della garanzia.
Un soggetto acquista un bene concordando nel contratto l'esclusione della garanzia. Se in seguito un terzo rivendica con successo la proprietà del bene (evizione), l'acquirente può chiedere al venditore solo il rimborso del prezzo pagato e delle spese, a meno che la vendita non fosse stata pattuita a suo totale rischio e pericolo.
In caso di evizione con garanzia esclusa, il venditore deve restituire il prezzo pagato e rimborsare le spese al compratore, salvo il caso di vendita a rischio e pericolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.