Art. 1491
Esclusione della garanzia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1491
Esclusione della garanzia.
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La norma stabilisce che il venditore non è tenuto a prestare la garanzia se l'acquirente era già a conoscenza dei difetti del bene al momento della stipula del contratto. Allo stesso modo, la garanzia è esclusa se i difetti erano facilmente riconoscibili usando l'ordinaria diligenza. Tuttavia, anche di fronte a difetti facilmente riconoscibili, la garanzia torna a essere dovuta se il venditore ha espressamente dichiarato che il bene era privo di vizi.
La norma mira a tutelare la correttezza contrattuale e l'affidamento tra le parti, evitando che il compratore possa contestare difetti che già conosceva o che avrebbe potuto facilmente notare al momento dell'acquisto.
Si applica a chiunque compri o venda un bene (compratore e venditore) nell'ambito di un contratto di compravendita.
Un cliente acquista un'automobile usata che presenta un evidente graffio sulla carrozzeria e ne è consapevole al momento della firma del contratto. In questo caso non può successivamente richiedere la garanzia per quel difetto. Se però il venditore gli avesse espressamente garantito e dichiarato che l'auto era perfetta e priva di vizi, la garanzia sarebbe rimasta valida.
Esclusione o decadenza dal diritto alla garanzia per il compratore qualora conoscesse i vizi o questi fossero facilmente riconoscibili, salvo dichiarazione contraria del venditore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.