CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1486

Responsabilità limitata del venditore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1486

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