CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1484

Evizione parziale.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell' e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1484

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