CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1485
Chiamata in causa del venditore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1485