CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1490
Garanzia per i vizi della cosa venduta.
In vigore dal 19 apr 1942
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1490