Art. 1490 · Garanzia per i vizi della cosa venduta.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1490

1597 / 3261

Garanzia per i vizi della cosa venduta.

In vigore dal 19 apr 1942
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
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