CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1494

Risarcimento del danno.

In vigore dal 19 apr 1942
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1494

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