Art. 1498
Pagamento del prezzo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1498
Pagamento del prezzo.
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La norma stabilisce che il compratore ha il dovere di pagare il prezzo stabilito secondo i tempi e i luoghi indicati nel contratto di vendita. Se le parti non hanno concordato nulla nel contratto e non vi sono usi contrari, il prezzo deve essere pagato contestualmente alla consegna del bene e nel luogo esatto in cui questa avviene. Qualora invece il pagamento non debba avvenire al momento della consegna, la legge prevede che debba essere effettuato presso il domicilio del venditore.
La norma stabilisce le modalità e i tempi con cui deve essere adempiuta la principale obbligazione dell'acquirente, colmando anche eventuali mancanze di accordi specifici tra le parti.
Si applica a chiunque acquisti un bene (il compratore) e, di riflesso, alla controparte che vende (il venditore).
Un cliente acquista un bene senza accordarsi preventivamente su dove e quando effettuare il saldo. In base alla norma, dovrà corrispondere la somma dovuta nel momento e nel luogo in cui riceve materialmente l'oggetto acquistato. Se invece le parti concordano un pagamento differito rispetto alla consegna ma senza indicare il luogo, l'acquirente dovrà pagare al domicilio del venditore.
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo stabiliti dal contratto o, in subordine, al momento e nel luogo della consegna, oppure al domicilio del venditore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.