Art. 1498 · Pagamento del prezzo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 2

Art. 1498

1605 / 3261

Pagamento del prezzo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
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