CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 2
Art. 1498
1605 / 3261Pagamento del prezzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1498