CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 2
Art. 1499
Interessi compensativi sul prezzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1499