CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1492

Effetti della garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi indicati dall' il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1492

In sintesi

In presenza di vizi che rientrano nella garanzia, il compratore può scegliere liberamente se chiedere la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo, salvo che gli usi non vietino la risoluzione per determinati vizi. Una volta formulata la scelta tramite domanda giudiziale, questa diventa irrevocabile. Se la cosa è andata distrutta a causa dei suoi stessi difetti, spetta comunque il diritto alla risoluzione del contratto. Al contrario, se la cosa è perita per colpa del compratore, per caso fortuito, o se è stata venduta o modificata, si può richiedere soltanto la riduzione del prezzo.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il compratore in presenza di vizi della cosa venduta, offrendogli i rimedi della cancellazione del contratto o dello sconto sul prezzo.

A chi si applica

Si applica al compratore e al venditore nell'ambito di un contratto di compravendita in presenza di vizi della cosa.

Esempio pratico

Una persona acquista un bene che presenta gravi difetti e decide di agire in giudizio per ottenere la riduzione del prezzo pattuito. Se nel frattempo il bene si distrugge proprio a causa di tali difetti originari, l'acquirente può ottenere la risoluzione del contratto; se invece lo avesse rivenduto a terzi o trasformato, avrebbe potuto chiedere solo la riduzione del prezzo.

Adempimenti e conseguenze

La scelta tra risoluzione e riduzione del prezzo diventa irrevocabile se formulata con domanda giudiziale; in caso di perimento del bene per colpa dell'acquirente, caso fortuito, alienazione o trasformazione, la tutela è limitata alla sola riduzione del prezzo.

Domande frequenti

Il compratore può cambiare idea dopo aver scelto tra risoluzione e riduzione del prezzo?La scelta diventa irrevocabile nel momento in cui viene fatta con la domanda giudiziale.
Cosa accade se il bene acquistato si distrugge a causa dei suoi vizi?Se la cosa consegnata perisce come conseguenza diretta dei suoi difetti, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
In quali situazioni non è possibile chiedere la risoluzione del contratto ma solo la riduzione del prezzo?Non si può chiedere la risoluzione se gli usi la escludono, oppure se la cosa è perita per caso fortuito, per colpa del compratore, o se il compratore l'ha alienata o trasformata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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