Art. 1492
Effetti della garanzia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1492
Effetti della garanzia.
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In presenza di vizi che rientrano nella garanzia, il compratore può scegliere liberamente se chiedere la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo, salvo che gli usi non vietino la risoluzione per determinati vizi. Una volta formulata la scelta tramite domanda giudiziale, questa diventa irrevocabile. Se la cosa è andata distrutta a causa dei suoi stessi difetti, spetta comunque il diritto alla risoluzione del contratto. Al contrario, se la cosa è perita per colpa del compratore, per caso fortuito, o se è stata venduta o modificata, si può richiedere soltanto la riduzione del prezzo.
La norma tutela il compratore in presenza di vizi della cosa venduta, offrendogli i rimedi della cancellazione del contratto o dello sconto sul prezzo.
Si applica al compratore e al venditore nell'ambito di un contratto di compravendita in presenza di vizi della cosa.
Una persona acquista un bene che presenta gravi difetti e decide di agire in giudizio per ottenere la riduzione del prezzo pattuito. Se nel frattempo il bene si distrugge proprio a causa di tali difetti originari, l'acquirente può ottenere la risoluzione del contratto; se invece lo avesse rivenduto a terzi o trasformato, avrebbe potuto chiedere solo la riduzione del prezzo.
La scelta tra risoluzione e riduzione del prezzo diventa irrevocabile se formulata con domanda giudiziale; in caso di perimento del bene per colpa dell'acquirente, caso fortuito, alienazione o trasformazione, la tutela è limitata alla sola riduzione del prezzo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.