Art. 1492 · Effetti della garanzia.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1492

1599 / 3261

Effetti della garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei casi indicati dall' il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
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