Art. 1484 · Evizione parziale.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1484

1591 / 3261

Evizione parziale.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell' e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
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