CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1484
1591 / 3261Evizione parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell' e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1484