Art. 1491 · Esclusione della garanzia.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1491

1598 / 3261

Esclusione della garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1491