CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1488
1595 / 3261Effetti dell'esclusione della garanzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli ; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1488