Art. 1493 · Effetti della risoluzione del contratto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1493

1600 / 3261

Effetti della risoluzione del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
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