CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 1493
1600 / 3261Effetti della risoluzione del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1493