Art. 1496 · Vendita di animali.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 1

Art. 1496

1603 / 3261

Vendita di animali.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1496