CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo ISez. I§ 3

Art. 1506

Riscatto di parte indivisa.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore. Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1506

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