CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. I›§ 3
Art. 1501
1608 / 3261Termini.
In vigore dal 19 apr 1942
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1501