CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 1510
1625 / 3261Luogo della consegna.
In vigore dal 19 apr 1942
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1510