CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 1511
1626 / 3261Denunzia nella vendita di cose da trasportare.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1511