CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 1518
1633 / 3261Normale determinazione del risarcimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell', e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1518