CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I

Art. 1709

Presunzione di onerosità.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1709

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